Bollino Blu – Bollino Verde
Il bollino blu e il bollino verde sono degli adesivi apposti sul certificato di controllo che attesta l’avvenuto rispetto degli obblighi di manutenzione ordinaria, controllo dei fumi e verifica dell’efficienza energetica previsti dalla normativa vigente per caldaie e impianti di climatizzazione invernale / estivo

Differenza fra Bollino Blu e Bollino Verde
Anche se la loro funzione è simile, ci sono alcune differenze legate principalmente alla competenza territoriale che rilascia il certificato.
Bollino Verde:
- Comuni: Viene rilasciato per caldaie installate in comuni con una popolazione inferiore a 40.000 abitanti.
- Competenza: Il controllo e il rilascio del bollino sono di competenza della Regione o della Provincia (o della Città Metropolitana).
- Scopo: Certifica che la caldaia è stata sottoposta a verifica periodica e rispetta i requisiti di sicurezza e di efficienza energetica previsti dalla normativa.
Bollino Blu:
- Comuni: Viene rilasciato per caldaie installate in comuni con una popolazione superiore a 40.000 abitanti.
- Competenza: Il controllo e il rilascio del bollino sono di competenza diretta del Comune.
- Scopo: Oltre a certificare la periodica manutenzione, il bollino blu spesso prevede controlli più approfonditi sull’efficienza energetica dell’impianto e sull’analisi dei fumi di scarico.
Cosa succede se non si ha il bollino?
- In caso di controlli, non avere il bollino blu o verde può comportare sanzioni amministrative. Inoltre, una caldaia non efficiente può comportare un aumento dei costi in bolletta e un maggior rischio di guasti.
Ogni quanto si deve fare il bollino blu o verde?
La frequenza con cui bisogna rinnovare il bollino blu o verde della caldaia varia a seconda della potenza dell’impianto e del tipo di combustibile utilizzato.
In generale:
- Caldaie a combustibile solido o liquido:
- Potenza tra 10 e 100 kW: ogni 2 anni.
- Potenza superiore a 100 kW: ogni anno.
- Caldaie a gas (metano o GPL):
- Potenza tra 10 e 100 kW: ogni 4 anni.
- Potenza superiore a 100 kW: ogni 2 anni.
È importante sottolineare che queste sono indicazioni generali e che le scadenze precise possono variare leggermente a seconda del comune di residenza e delle eventuali disposizioni regionali.
Perché affidarsi a Getothermo
Il personale vi fornirà tutte le informazioni necessarie ed i nostri tecnici specializzati e qualificati saranno in grado di effettuare sia la manutenzione periodica sia rilasciare il certificato di conformità necessario per ottenere il bollino, da conservare con il libretto dell’ impianto, oltre a dare le giuste indicazioni per non incorrere in sanzioni.
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Zone coperte dal servizio:
Roma Nord, Viterbo, Anguillara Sabazia, Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Manziana, Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant’ Oreste, Torrita Tberina, Trevignano Romano, Calcata, Faleria, Monterosi, Nepi, Sutri
Riferimenti normativi:
Nel D.P.R. 74/2013 si trovano i criteri per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la revisione e la manutenzione delle caldaie e dei condizionatori.
Per scadenze e controlli si fa riferimento all’articolo 4 del D.lgs 192/05, quest’ultimo integrato e modificato dal D.Lgs. 311/06, ha attuato la direttiva europea 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia che ha generato le norme sui controlli di efficienza.
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